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Roma, 29
gennaio 2016
Circolare n. 21/2016
Oggetto:Previdenza – Valori convenzionali per il 2016 - Circolare
Inps
n. 11 del 27.1.2016.
Essendosi registrata tra il 2015 e
il 2014 una variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
inferiore allo zero, l’INPS ha confermato per il 2016 i valori già in vigore lo
scorso anno relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Si
riepilogano di seguito gli importi dei valori in questione.
1) Minimali contributivi. I minimali
contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi
previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), continuano
ad essere pari a:
euro 47,68 e 1.239,68 rispettivamente minimale
giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 131,89 e 3.429,14 rispettivamente minimale
giornaliero e mensile per dirigenti.
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,33.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di
retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge
n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, continua a essere pari a euro 46.123,00
annue, corrispondenti a euro mensili 3.844,00; il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato confermato in
euro 100.324,00 annui il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla
legge n.335/95 per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 20/2015
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS - Direzione Centrale Entrate
Circolare n. 11
Destinatari
omessi
Roma,
27/01/2016
OGGETTO: Determinazione
per l'anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia
di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti
SOMMARIO: 1. Minimali di
retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto
Fondo volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni
convenzionali in genere
4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i
rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2016
all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello
Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
*****OMISSIS*****
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità
dei lavoratori dipendenti.
Come noto, per la generalità dei lavoratori,
la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più
precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere
determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione
minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo
contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del
D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non
può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a
quello previsto dal contratto collettivo”.
In forza della predetta norma, anche i datori
di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in
essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che con norma di
interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità
di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione
minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di
retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.
Infatti, il reddito da assoggettare a
contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1,
co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite
minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art.
7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come
modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989)
non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile
di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°
gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al
predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione
giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita
(cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati
al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se
inferiori al medesimo.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti
minimi di retribuzione giornaliera, si fa presente cha la legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016), all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in
materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento,
all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare
inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale
negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
senza tabacchi, tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat sia pari a
– 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera
e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la
generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.
Si riportano nelle tabelle A e B (cfr.
allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di
paga in corso all’1.1.2016. Tali limiti, che si attestano nella stessa misura
stabilita per l’anno 2015, secondo quanto innanzi precisato, devono essere
ragguagliati a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1.1.2016, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.
anno 2016 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fpld |
501,89 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
47,68 |
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso
di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo(1)
1.1.
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970.
Come è noto, la retribuzione imponibile, ai
fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i
lavoratori in oggetto, già a decorrere dal 1° gennaio 2007,(2) deve essere determinata secondo le norme previste
per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel rispetto
del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento
della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art. 1, co. 1,
del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
1.2.
Cooperative sociali.
Si rammenta che anche per i lavoratori soci
delle cooperative sociali (ex
art. 1, co. 1, lett. a), della
L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i
decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli
assegni familiari), già a partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la
determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme
previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al
minimale di retribuzione giornaliera dicui all’art. 1, co. 1, del D.L. n.
338/1989, conv. in L. n. 389/1989.(3)
Per tali lavoratori, si è, infatti, concluso
al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della
retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (ex art. 1, co. 787, della L. n.
296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il precedente sistema di
calcolo convenzionale.
Ne consegue che la retribuzione imponibile ai
fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza
e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti
dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di
giornate di effettiva occupazione.
2.
Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In virtù di quanto disposto dall’art. 1,
commi 1 e 10, D.Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai
fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n.
153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di
cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il predetto decreto legislativo prevede,
inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti
minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli
stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del
Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le
retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti
minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo,
sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.(4)
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai
fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i
predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2016, è pari a € 47,68.
Si ricorda che l’art. 28, co. 1, del D.L. n.
133/2014, conv. in L. n. 164/2014, ha confermato, per il triennio 2015-2017,
l’esclusione - già introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L. n. 145/2013
conv. in L. n. 9/2014(5)
delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’ fatta
salva, comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di volo alla
determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro
ammontare.
3.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo
di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare
riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in
L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi
convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di
quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione
all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tenuto conto della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall’Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287,
L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni convenzionali in genere(6)
è pari, per l’anno 2016, a € 26,49.
anno 2016:
retribuzioni convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione giornaliera minima |
26,49 |
3.1.
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n.
413/1984).
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi
da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura
convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13,
co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento
ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n.
402/1981, conv. in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2016 a € 26,49, alla
stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le
quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività di detto minimale non esclude,
comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e
B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al
minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari
nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2.
Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).
Per i soci delle cooperative della piccola
pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario
convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese,
rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa
presente che, per l'anno 2016, detta retribuzione convenzionale è fissata in €
662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).
anno 2016: soci
delle cooperative della piccola pesca |
Euro |
Retribuzione convenzionale mensile |
662,00 |
3.3.
Lavoratori a domicilio.
Anche per i lavoratori a domicilio, in
applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di
retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall’Istat. Per l’anno 2016, tenuto conto della
variazione del predetto indice Istat e delle disposizioni di cui all'art. 1,
co. 287, L. n. 208/2015, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori in oggetto è pari a € 26,4(7) Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a €
47,68.(8) Si
rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto
previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale.
Come è noto, ferma restando la nozione di
retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, anche per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di
minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in
L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del D.Lgs. n.
81/2015 che, riproponendo le previsioni contenute nell’abrogato art. 9 del
D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale.(9)
In linea generale, nell’ipotesi di orario di
40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti
alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la
retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36
ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle
gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è
il seguente:
€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62
5.
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2016 all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha
introdotto, (già a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici
ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle
quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.(10) Detto
contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2016 in € 46.123,00, l'aliquota
aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente
il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a €
3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione.(11)
anno 2016 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
46.123,00 |
Importo mensilizzato |
3.844,00 |
Si ricorda che la quota di retribuzione
eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono
essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens,
a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>,
<DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n.
335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo,(12)
in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall’Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n.
208/2015, è pari, per l'anno 2016, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di
euro è pari a € 100.324,00.
anno 2016 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
100.324,00 |
La quota di retribuzione eccedente il
predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate
dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>,
<ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di
esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei
soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo
pensioni sportivi professionisti).
L‘imponibile eccedente il massimale non è
compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
7.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Come noto, il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del
40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in
L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in
L. n. 389/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento
minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2016, risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di € 200,76.
anno 2016 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
501,89 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
200,76 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi,
arrotondato all’unità di euro (*) |
10.440,00 |
(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52
Si rammenta che, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della
L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989,
non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola
pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.(13)
8.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano, di seguito, per l’anno 2016,
gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente, non concorrono alla determinazione della retribuzione
imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi
già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.(14)
anno 2016 |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Per la disciplina
vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia
alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn.
104/1998 e 1/2007, nonché, per il regime dell’azionariato dei dipendenti alla
circolare n. 123/2009. Si fa presente, inoltre, che la legge di stabilità 2016
(L. n. 208/2015) ha apportato alcune rilevanti modifiche all’art. 51 del
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) che saranno oggetto di apposita circolare.
9.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità
obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs.
n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai
calcolato dall'Istat e delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 287, L. n.
208/2015, è pari, per l’anno 2016, a € 2.086,24.
L’importo dell’indennità di maternità fino al
raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro
che utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>,
<DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2016 |
Euro |
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria |
€ 2.086,24 |
*****OMISSIS*****
Il Direttore Generale
Cioffi
(1) Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n.
33/2002, par. 1.1.
(2) Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare
n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del
D.lgs. n. 423/2001.
(3) Cfr. circolare n. 56/2007.
(4) Cfr. circolare n. 156/2000.
(5) Cfr. circolare n. 48/2014.
(6) Cfr. circolare n. 100/2000.
(7) Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981
e circolare n. 100/2000, par. 5.
(8) Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n.
463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n.
338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
(9) Art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015: “La retribuzione
minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia
alla circolare n. 68/1989.
(10) Il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quello determinato
ai fini dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda,
per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore
marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso
di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni
percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento
della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se
afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
(11) Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
(12) Circolari nn. 177/1996, 42/2009 e n. 7/2010 par. 2.
(13) Cfr. circolare n. 41/2002.
(14) L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede
che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto
al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.
*****OMISSIS*****
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